Rimorchiare una imbarcazione con un carrello stradale (traino)
Normativa e regolamenti per potere rimorchiare (trainare, “carrellare”) in sicurezza la propria imbarcazione (barca, natante, gommone, ecc) su strada, con l’auto, senza incorrere in sanzioni e/o rischiare il ritiro della patente.
Quanto scritto si rifà alle leggi in vigore all’1.1.2016.
Nota: per quanto si sia cercato di essere il più accurati possibile, non ci si assume alcuna responsabilità per quanto esposto. Si fa presente che leggi, regolamenti e loro interpretazioni possono cambiare in ogni momento.
SINTESI: per calcolare il peso (massa) trasportato sul carrello bisogna considerare il peso (massa) dell’imbarcazione con tutto ciò che contiene (albero, vele, motore, benzina, ecc.) + eventuali rulli o invaso, che NON sono considerati nel peso (massa) a vuoto del carrello. Il tutto, barca + accessori + carrello può eccedere il peso massimo consentito dal carrello stradale (vedi: portata massima del carrello) fino al 5%, arrotondato ai 100 kg superiori, senza incorrere in sanzioni. Non sono invece ammesse tolleranze riguardo il tipo di patente necessario, la capacità di traino (massa rimorchiabile) dell’autovettura e le regole generali di ingombro e massa (vedi i relativi paragrafi).
Una barca che eccede la larghezza massima consentita (mt. 2,55) può essere trainata se, messa leggermente di taglio su un carrello con un invaso basculante, rientra nella misura. Questo, di solito si fa su barche a vela (che sono dotata di chiglia e alte sull’invaso). Per trasportare un gommone si possono sgonfiare i tubolari laterali e ripiegarli all’interno.
Per il traino di una barca a vela, si può fare sporgere l’albero posteriormente fino a 1/3 della lunghezza del carrello (ricordarsi di appendere il relativo cartello). Nulla può invece sporgere oltre l’”occhione” (gancio) del carrello. Il tutto deve rientrare nei 12 metri.
Quanto scritto si rifà alle leggi in vigore all’1.1.2016.
Nota: per quanto si sia cercato di essere il più accurati possibile, non ci si assume alcuna responsabilità per quanto esposto. Si fa presente che leggi, regolamenti e loro interpretazioni possono cambiare in ogni momento.
SINTESI: per calcolare il peso (massa) trasportato sul carrello bisogna considerare il peso (massa) dell’imbarcazione con tutto ciò che contiene (albero, vele, motore, benzina, ecc.) + eventuali rulli o invaso, che NON sono considerati nel peso (massa) a vuoto del carrello. Il tutto, barca + accessori + carrello può eccedere il peso massimo consentito dal carrello stradale (vedi: portata massima del carrello) fino al 5%, arrotondato ai 100 kg superiori, senza incorrere in sanzioni. Non sono invece ammesse tolleranze riguardo il tipo di patente necessario, la capacità di traino (massa rimorchiabile) dell’autovettura e le regole generali di ingombro e massa (vedi i relativi paragrafi).
Una barca che eccede la larghezza massima consentita (mt. 2,55) può essere trainata se, messa leggermente di taglio su un carrello con un invaso basculante, rientra nella misura. Questo, di solito si fa su barche a vela (che sono dotata di chiglia e alte sull’invaso). Per trasportare un gommone si possono sgonfiare i tubolari laterali e ripiegarli all’interno.
Per il traino di una barca a vela, si può fare sporgere l’albero posteriormente fino a 1/3 della lunghezza del carrello (ricordarsi di appendere il relativo cartello). Nulla può invece sporgere oltre l’”occhione” (gancio) del carrello. Il tutto deve rientrare nei 12 metri.
Definizioni
Per “massa” si intende il peso in kg (chilogrammi) o ton (tonnellate)
Per “treno” o “autotreno” si intende l’insieme di auto+rimorchio
Per “massa totale” si intende il peso dell’auto + quello del rimorchio (compreso il carico), cioè la massa dell’autotreno.
Per “massa del rimorchio” (o del traino) si intende il peso complessivo del carrello e di tutto ciò che contiene (rulli, invaso, barca, ecc).
Per “massa del carrello” (peso, tara), si intende il peso a vuoto dello stesso, quello specificato sul libretto (esclusi quindi eventuali rulli, telai e/o invaso).
Per “portata massima del carrello” si intende la massa a vuoto dello stesso più tutto ciò che contiene (vedi: massa del rimorchio).
La “portata utile del carrello” (o carico) è la portata massima meno la tara (peso a vuoto).
Il “peso sul gancio” dell’autovettura è il peso che dovrebbe gravare sul gancio di traino (e quindi quello necessario per sollevare il gancio del carrello), per avere un corretto bilanciamento e guidabilità dello stesso, una volta agganciato all’auto.
La “massa rimorchiabile” è quella indicata nella carta di circolazione dell’autovettura e corrisponde al peso massimo che si può trainare con quell’auto.
E’ definito “rimorchio leggero” quello con una “massa del rimorchio” inferiore a 750 kg. Un rimorchio leggero può essere privo di impianto di frenatura.
I rimorchi per traino di imbarcazioni rientrano normalmente nelle categorie O1 (fino a 750 kg - rimorchio leggero) e O2 (da 750 kg a 3500 kg).
Per “treno” o “autotreno” si intende l’insieme di auto+rimorchio
Per “massa totale” si intende il peso dell’auto + quello del rimorchio (compreso il carico), cioè la massa dell’autotreno.
Per “massa del rimorchio” (o del traino) si intende il peso complessivo del carrello e di tutto ciò che contiene (rulli, invaso, barca, ecc).
Per “massa del carrello” (peso, tara), si intende il peso a vuoto dello stesso, quello specificato sul libretto (esclusi quindi eventuali rulli, telai e/o invaso).
Per “portata massima del carrello” si intende la massa a vuoto dello stesso più tutto ciò che contiene (vedi: massa del rimorchio).
La “portata utile del carrello” (o carico) è la portata massima meno la tara (peso a vuoto).
Il “peso sul gancio” dell’autovettura è il peso che dovrebbe gravare sul gancio di traino (e quindi quello necessario per sollevare il gancio del carrello), per avere un corretto bilanciamento e guidabilità dello stesso, una volta agganciato all’auto.
La “massa rimorchiabile” è quella indicata nella carta di circolazione dell’autovettura e corrisponde al peso massimo che si può trainare con quell’auto.
E’ definito “rimorchio leggero” quello con una “massa del rimorchio” inferiore a 750 kg. Un rimorchio leggero può essere privo di impianto di frenatura.
I rimorchi per traino di imbarcazioni rientrano normalmente nelle categorie O1 (fino a 750 kg - rimorchio leggero) e O2 (da 750 kg a 3500 kg).
Regole generali di ingombro e massa
I limiti dimensionali massimi, per potere circolare con un “autotreno” (auto + rimorchio), sono:
La massa (peso) totale (auto + rimorchio) non deve mai eccedere i 7.000 kg* (3.500 + 3.500).
Non sono ammesse tolleranze.
*di solito è meno, in dipendenza del tipo di patente, dell’auto utilizzata e del carrello.
- lunghezza massima: 18,75 metri
- larghezza massima: 2,55 metri
- altezza massima: 4 metri
La massa (peso) totale (auto + rimorchio) non deve mai eccedere i 7.000 kg* (3.500 + 3.500).
Non sono ammesse tolleranze.
*di solito è meno, in dipendenza del tipo di patente, dell’auto utilizzata e del carrello.
Limiti di massa in dipendenza dell’auto e del carrello
Nella “carta di circolazione” dell’auto è indicato al punto O.1 la massa rimorchiabile. Se non precisato, bisogna detrarre la voce F.2 da quella F.3.
Nel libretto del carrello è riportata la massa complessiva a pieno carico MCPC che deve essere sempre uguale o inferiore alla massa rimorchiabile specificata nella carta di circolazione dell’auto. ATTENZIONE: la legge non ammette tolleranza.
Alcuni carrelli, nella pagina delle note, specificano due masse: la prima indica la massa rimorchiabile minima che deve avere l’auto per potere trainare il carrello, la seconda la portata massima dello stesso. Quest’ultima può eccedere la massa rimorchiabile dell’auto, ma ovviamente bisogna rimanere nei limiti di carico consentiti dall’autovettura.
Nel libretto del carrello è riportata la massa complessiva a pieno carico MCPC che deve essere sempre uguale o inferiore alla massa rimorchiabile specificata nella carta di circolazione dell’auto. ATTENZIONE: la legge non ammette tolleranza.
Alcuni carrelli, nella pagina delle note, specificano due masse: la prima indica la massa rimorchiabile minima che deve avere l’auto per potere trainare il carrello, la seconda la portata massima dello stesso. Quest’ultima può eccedere la massa rimorchiabile dell’auto, ma ovviamente bisogna rimanere nei limiti di carico consentiti dall’autovettura.
Limiti di traino in dipendenza delle patenti
Esistono tre tipi di patente per autovetture che permettono di trainare un rimorchio:
*Attenzione: se il rimorchio supera i 750 kg, non deve avere una massa superiore a quella a vuoto dell’unità motrice (auto). Altrimenti è necessaria la BE.
- “B”: permette il traino complessivo (auto + carrello) massimo fino a 3.500 kg*. Si può eccedere tale peso se il rimorchio non eccede i 750 kg. (Es: auto di 3.500 kg + rimorchio di 750 kg = 4.250 kg totali). E’ la normale patente per auto.
- “B 96”: consente ti trainare un “autotreno” (auto + carrello) fino ad una massa totale di 4.250 kg. Per questa patente è richiesto il superamento di una prova pratica senza teoria con un complesso di veicoli che rientri tra i Kg 3500 e i Kg 4250.
- “B+E” consente di trainare un “autotreno” fino a 7.000 kg (3.500 + 3.500). Per questa patente è richiesto il superamento di un esame teorico e di una prova pratica con un complesso di veicoli che superi i 3.500 kg.
*Attenzione: se il rimorchio supera i 750 kg, non deve avere una massa superiore a quella a vuoto dell’unità motrice (auto). Altrimenti è necessaria la BE.
Assicurazione del carrello stradale
La legge prescrive che ogni mezzo immatricolato, cioè dotato di libretto, sia assicurato. Quando il carrello è attaccato all’autovettura è l’assicurazione della stessa che copre quella del traino, (un’auto munita di gancio di traino paga un sovrapprezzo per assicurarlo).
Se si vogliono assicurare anche eventuali danni alla barca trasportata, bisogna fare una casco.
Quando il carrello non è agganciato all’auto, l’assicurazione dell’auto non risponde e, se si trova in luogo pubblico, necessita di una assicurazione propria (assicurazione per rischio statico).
Se si vogliono assicurare anche eventuali danni alla barca trasportata, bisogna fare una casco.
Quando il carrello non è agganciato all’auto, l’assicurazione dell’auto non risponde e, se si trova in luogo pubblico, necessita di una assicurazione propria (assicurazione per rischio statico).
Sanzioni di sovraccarico
Premesso di avere la corretta patente e che l’auto sia abilitata a trainare il peso scritto sul libretto del carrello, (pena il fermo del mezzo e/o della patente), queste sono le sanzioni previste se, una volta portati in pesa, si eccede quanto stabilito sui documenti (sanzione di carico eccessivo: art 167 CDS):
fino al 5% in più, arrotondato ai 100 kg superiori: nessuna sanzione
Tra il 5% ed il 10% in più: € 41 + 1 punto patente
Tra il 10% ed il 20% in più: € 84 + 2 punti patente
Tra il 20% ed il 30% in più: € 168 + 3 punti patente
Più del 30% … non ve lo consiglio!
nota: sanzioni aggiornate al CDS del 2015.
fino al 5% in più, arrotondato ai 100 kg superiori: nessuna sanzione
Tra il 5% ed il 10% in più: € 41 + 1 punto patente
Tra il 10% ed il 20% in più: € 84 + 2 punti patente
Tra il 20% ed il 30% in più: € 168 + 3 punti patente
Più del 30% … non ve lo consiglio!
nota: sanzioni aggiornate al CDS del 2015.
Precisazioni sul rimorchio di barche
Vi sono altri limiti ed accezioni, che riguardano il carico e gli ingombri, quando si rimorchia una imbarcazione:
Un rimorchio mono-asse non deve superare i m. 8,50 (?)
Un rimorchio a due assi non deve superare i m. 12,00
Il carico non può sporgere anteriormente oltre l’”occhione” del gancio di traino dell’autovettura.
Il carico può sporgere posteriormente fino al 30% in più, rispetto alla lunghezza del carrello, se segnalato da apposito cartello, pur non oltrepassando i 12 mt totali. (Per il traino di una barca a vela è utile per posizionare l’alberatura).
La massa rimorchiabile di una autovettura varia a seconda che il rimorchio (carrello) sia o no munito di impianto frenante.
Un’imbarcazione può eccedere la larghezza del carrello (sporgere lateralmente), ma MAI eccedere il limite di 2.55 mt.
Nota: possono essere trasportate barche che sporgono lateralmente fuori dalla sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 centimetri di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.
Un rimorchio mono-asse non deve superare i m. 8,50 (?)
Un rimorchio a due assi non deve superare i m. 12,00
Il carico non può sporgere anteriormente oltre l’”occhione” del gancio di traino dell’autovettura.
Il carico può sporgere posteriormente fino al 30% in più, rispetto alla lunghezza del carrello, se segnalato da apposito cartello, pur non oltrepassando i 12 mt totali. (Per il traino di una barca a vela è utile per posizionare l’alberatura).
La massa rimorchiabile di una autovettura varia a seconda che il rimorchio (carrello) sia o no munito di impianto frenante.
Un’imbarcazione può eccedere la larghezza del carrello (sporgere lateralmente), ma MAI eccedere il limite di 2.55 mt.
Nota: possono essere trasportate barche che sporgono lateralmente fuori dalla sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 centimetri di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.
Limiti di velocità quando si guida con un rimorchio:
Città : 50 km/h
Extraurbana: 70 km/h
Autostrada: 80 km/h
Revisione Rimorchi sotto kg 3500 (categorie O1 e O2)
Dal 2018 le revisioni dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg (O1 e O2) devono essere effettuate secondo le stesse scadenze previste per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori: 4 anni dalla prima immatricolazione e, poi, ogni 2 anni.
Per la prima fase di attuazione delle nuove regole, dal 2018 al 2020, è stato stabilito uno specifico calendario dei controlli tecnici di questi mezzi già in circolazione.
Quindi devono essere sottoposti a revisione:
• dal 21/5/2018 al 31/12/2018 i rimorchi immatricolati fino al 31/12/2000, esclusi quelli già revisionati nel 2016 o 2017: in questo periodo il controllo tecnico può essere fatto in qualunque mese, anche diverso da quello di immatricolazione
• nel 2019, nel mese corrispondente a quello della prima immatricolazione, i rimorchi immatricolati dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e quelli immatricolati prima del 2001 e non revisionati nel 2017 o 2018
• nel 2020, nel mese corrispondente a quello della prima immatricolazione o della revisione, i rimorchi immatricolati dopo l'1/1/2007 e quelli per i quali sono trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione o 2 anni dalla precedente revisione.
Per la prima fase di attuazione delle nuove regole, dal 2018 al 2020, è stato stabilito uno specifico calendario dei controlli tecnici di questi mezzi già in circolazione.
Quindi devono essere sottoposti a revisione:
• dal 21/5/2018 al 31/12/2018 i rimorchi immatricolati fino al 31/12/2000, esclusi quelli già revisionati nel 2016 o 2017: in questo periodo il controllo tecnico può essere fatto in qualunque mese, anche diverso da quello di immatricolazione
• nel 2019, nel mese corrispondente a quello della prima immatricolazione, i rimorchi immatricolati dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e quelli immatricolati prima del 2001 e non revisionati nel 2017 o 2018
• nel 2020, nel mese corrispondente a quello della prima immatricolazione o della revisione, i rimorchi immatricolati dopo l'1/1/2007 e quelli per i quali sono trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione o 2 anni dalla precedente revisione.
Data la materia, (che non è prettamente nautica!), ci scusiamo per eventuali mancanze o imprecisioni che siamo grati ci vorrete segnalare. Questa pagina è stata scritta sperando di essere utili a chi deve rimorchiare la propria imbarcazione con un carrello stradale.
© 2016-2019 Gianluigi Arioli - Centro Vela
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